Ultima modifica: 25 Maggio 2020

PTOF

ptof

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

Rispetto alla struttura e alle modalità di elaborazione del POF la legge 107/2015 ha introdotto sostanziali modifiche:

      1. A partire dall’a.s. 2016/17 il POF diventa triennale (ma può essere rivisto annualmente) e dunque PTOF e va definito entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento.

     

      1. Diversamente da quanto previsto dal T.U. 297/1994 e dal DPR 275/1999, è il Dirigente Scolastico, mediante l’emanazione di un Atto di Indirizzo  a definire gli obiettivi e finalità del Piano, il piano viene poi elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

     

      1. Il PTOF tiene conto delle previsioni dell’art. 1, c. 7 della Legge 107, in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, l’alfabetizzazione all’arte, il potenziamento delle discipline motorie, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, i percorsi dell’alternanza scuola – lavoro per gli Istituti di Secondaria di Secondo Grado.

     

    1. Il PTOF deve, inoltre, contenere i piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, individuati dopo una compiuta analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), utilizzandone i dati e operando le necessarie scelte.
 

 




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